C.R.S. di francesco vettigli - Leggi e Norme    








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Leggi e Norme

Leggi.

Ogni persona, in quanto Cittadino di uno stato di diritto, deve rispettarne le leggi.

Le leggi possono stabilire che cosa è obbligatorio fare, che cosa è vietato fare oppure cosa è possibile fare ma a condizione di seguire una determinata procedura (licenza, concessione, ecc.).

In Italia, la produzione ed approvazione delle leggi è un compito istituzionale del Parlamento (Camera e Senato).

Di norma, le leggi vengono proposte da un gruppo di parlamentari della Camera o del Senato oppure dal Governo (mediante un disegno di legge) od anche dai cittadini stessi (leggi di iniziativa popolare). I due rami del parlamento devono a turno discutere la proposta, esaminarla, eventualmente emendarla (modificandola) ed infine approvarla (o bocciarla). Dopo che è stata approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge diventa efficace ed è obbligatorio rispettarla, a partire da un termine dalla data di pubblicazione sulla G.U., che deve essere indicato nella legge stessa.

Le leggi vengono numerate progressivamente anno per anno. Per identificarle si riporta quindi il loro numero progressivo, l’anno di approvazione ed eventualmente il titolo: ad esempio, la legge 10/91 significa la decima legge approvata nell’anno 1991.

Le leggi ordinarie non hanno scadenza. Rimangono in vigore finche non vengano del tutto od in parte abrogate da leggi successive.

A volte ciò crea confusione perché alcune leggi abrogano o modificano solo determinati articoli, commi (parti di articoli numerate) od addirittura frasi di precedenti leggi. Questo modo di fare ha finito per generare delle autentiche “scatole cinesi”: una legge rinvia all’altra, che a sua volta…. ecc. ecc.

In caso di comprovata urgenza, i tempi di approvazione di una legge (proposta, discussione, approvazione, pubblicazione) potrebbero essere troppo lunghi.
Il Governo ha in tal caso la facoltà di emanare i cosiddetti “decreti legge”, cioè una legge proposta ed approvata all’interno del Governo, immediatamente pubblicabile sulla G.U. ed operativa.
I decreti legge hanno però una scadenza: se non vengono convertiti in legge ordinaria, cioè approvati dai due rami del Parlamento entro 60 giorni, decadono. Bisogna fare attenzione perché all’atto della “conversione” in legge, i decreti legge vengono spesso modificati (emendati) dal Parlamento. Ciò crea ulteriore confusione.
Anche i decreti legge sono numerati progressivamente anno per anno.
Nell’indicarli si deve citare anche la legge in cui è stato convertito e se ha subito o meno modifiche nella conversione.
Nei primi sessanta giorni e dopo la conversione, i decreti legge sono perfettamente equivalenti alle leggi ordinarie.

Spesso le leggi devono regolare materie complessive e/o specialistiche. Il Parlamento può allora ricorrere alla delega per gli aspetti “tecnici”: nella legge richiede al Governo od a specifici Ministeri l’emanazione di “regolamenti di attuazione” sotto forma di “decreti delegati”, specificando i contenuti dei decreti ed i termini temporali per la loro emanazione da parte dei Ministeri delegati.

Anche i decreti delegati sono numerati progressivamente anno per anno. La sigla identifica anche i Ministeri delegati per la loro approvazione:
D.M. = Decreto Ministeriale generico
D.P.C.M. = Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. = Decreto del Presidente della Repubblica
D.M.A. = Decreto del Ministro dell’ambiente

Ad esempio, la legge 10/91, approvata nel gennaio 1991, rinviata, per la sua pratica applicazione, ad otto decreti specifici, che dovevano essere emanati entro il termine di 180 giorni, cioè entro il mese di luglio 1991. Il primo che ha visto la luce fu il D.P.R. 412/93, emanato con “soli” due anni di ritardo. Allo stato attuale, a dieci anni di distanza, si è persa la memoria.

Direttive Europee.

Da alcuni anni l’Italia fa parte dell’Unione Europea (“UE”).

L’organo legislativo dell’U.E. è la “Commissione” e non il parlamento Europeo, che ha solo potere di veto.

La commissione governa l’Europa attraverso le “Direttive”.

Esse sono “prescrizioni” dirette agli stati membri.
Indicano, oltre ai contenuti, anche il termine per il loro “recepimento”.
Entro tale termine, i singoli stati membri dell’U.E. (fra cui l’Italia) devono obbligatoriamente “recepire” nella propria legislazione la Direttiva, cioè emanare una legge nazionale che soddisfi tutti i requisiti ed i contenuti della Direttiva.
Le leggi simili, che nascono in ciascun paese, figlie della stessa Direttiva, si dicono “leggi armonizzate” e prevalgono sulle leggi nazionali ordinarie.
Ad esempio, la legge italiana DPR 24 maggio 1988 n. 203 recepisce le prescrizioni delle Direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 ed 85/203.
Con il passare degli anni, un numero sempre maggiore di direttive, quindi di “leggi armonizzate” porterà progressivamente ad “armonizzare” le legislazioni dei singoli paesi della U.E., fino ad arrivare ad una legislazione unica europea.

Regole.

In generale, si tratta di prescrizioni di carattere tecnico, aventi valore “cogente” (cioè “obbligatorio”), emesse su delega da un organismo pubblico con funzioni tecniche (ISPESI, VV.FF., ARPA, ECC.).
Sono generalmente emanate sotto forma di regolamenti, regole tecniche, circolari, prescrizioni, ecc.

Le raccolte R ed H (prescrizioni di sicurezza per gli impianti termici ad acqua calda ed acqua surriscaldata aventi potenzialità maggiori di 35 kw) sono un esempio di regole tecniche, emesse a suo tempo dall’ANCC, su delega della legge specifica, istitutiva dell’ANCC.

Norme tecniche.

Le norme tecniche sono nate come accordo volontario fra costruttori di componenti, allo scopo di consentire l’intercambiabilità dei loro prodotti e quindi gli scambi commerciali.
Storicamente, le prime norme furono quelle relative alla “normalizzazione” delle filettature e dei diametri dei tubi.

L’utilizzo delle norme si è poi esteso, dalla mera standardizzazione finalizzata all’intercambiabilità e commerciabilità dei prodotti, al rango di “regola di buona tecnica” per la funzionalità e di riferimento contrattuale fra privati.
Al giorno d’oggi hanno un ulteriore valenza, quella di esempio di “regola dell’arte” e presunzione di “esecuzione secondo le regole della buona tecnica ai fini della sicurezza”, quando delle leggi specifiche le indichino come riferimento (ad esempio, legge 1083/71, legge 46/90).

Circolari VV.FF.

Le circolari VV.FF. danno delle prescrizioni relative alla sicurezza contro i rischi di incendio.
Si tratta di documenti redatti dal Ministero dell’Interno ad uso dei Comandi Provinciali dei VV.FF.

Prima di iniziare l’installazione di un impianto o la costruzione di un edificio, il progetto deve essere approvato, ai fini della sicurezza contro i rischi di incendio, da parte del Comando dei VV.FF. le circolari stabiliscono, per i casi più comuni, i criteri cui devono attenersi i Comandanti Provinciali dei VV.FF. nell’approvare i progetti. Di fatto rappresentano i requisiti minimi, che devono possedere strutture ed impianti, ai fini della sicurezza antincendio, per la loro approvazione. Resta il fatto che l’approvazione o meno del progetto è una decisione che spetta al Comandante de. VV.FF.
Da qualche tempo si è iniziato a sostituire le circolari con dei decreti ministeriali (per esempio, la “circolare 68” è stata sostituita dal D.M. 12 aprile 1996) oppure con delle approvazioni UNI e CEI.
Su raccomandazione anche dell’U.E., tutto ciò che ha carattere tecnico applicativo dovrebbe essere di norme tecniche volontarie (UNI o CEI), che dovrebbero progressivamente sostituire regolamenti, regole tecniche e circolari a carattere tecnico.

Le norme UNI sugli impianti di riscaldamento.

Alle norme UNI è stato riconosciuto il ruolo di “regole di buona tecnica” e di esempio di “esecuzione a regola d’arte“. Le leggi 1083/71 e 4690 hanno esteso alle norme UNI e CEI il riconoscimento ai fini della sicurezza.

Il loro rispetto dà quindi la presunzione (non la prova) di corretta esecuzione degli impianti e/o corretta costruzione dei componenti, anche ai fini della sicurezza.

Perché solo presunzione e non certezza? Perché la norma nasce per altri scopi ed è volontaria, potenziale portatrice di interessi specifici.

Di fianco a dx vengono elencate le norme UNI applicabili agli impianti di riscaldamento.

Alcune di esse sono state pubblicate sulla gazzetta ufficiale è quindi riproducibili.
Di altre invece ne è vietata la riproduzione e la diffusione senza l’autorizzazione e il consenso scritto della UNI.

Le norme Europee.

A livello italiano le norme sono redatte e pubblicate da UNI e CEI.
Gli enti formatori nazionali dell’Europa si sono però federati nel CEN e nel CENELEC, enti formatori soprannazionali europei. Ad essi partecipano non solo tutti gli enti formatori nazionali dei paesi U.E. (DIN per la Germania, BSI per il Regno Unito, ecc.) ma anche quelli di altri paesi europei non facenti parte dell’U.E. (Svizzera, Finlandia,Polonia, ecc.).

La struttura organizzativa è del tutto simile a quella italiana:
Il CENELEC si occupa delle norme del settore elettrico, il CEN di tutte le altre;
Il CEN è organizzato in comitati (i TC), a ciascuno dei quali viene assegnato uno specifico argomento e che sono composti da rappresentanti di tutti gli enti formatori nazionali;
I TC decidono quali norme scrivere nell’ambito dell’argomento di loro competenza e ne affidano la scrittura ai “gruppi di lavoro” (i WG), formati da esperti nazionali del settore, designati dagli enti formatori nazionali e dalle categorie economiche interessate;
Il primo testo prodotto da un WG viene sottoposto ad inchiesta pubblica europea;
La prima definitiva, redatta tenendo conto delle osservazioni giunte dall’inchiesta pubblica, deve essere approvata a maggioranza qualificata dal TC (i voti nazionali hanno un peso diverso in relazione all’importanza del paese).

Quando viene approvata (e pubblicata) una norma europea, le corrispondenti norme nazionali, eventualmente esistenti nei paesi aderenti, vengono automaticamente ed obbligatoriamente abrogate e sostituite con la nuova norma EN.
Le norme europee vengono emesse dal CEN nelle tre lingue ufficiali (inglese, francese e tedesco). Sono tradotte e pubblicate in Italia a cura dell’UNI e sono riconoscibili dalla sigla UNI EN (ad esempio UNI EN 832).

Cerca nel sito.






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Alcune norme:
(attenzione alle versioni attualmente in vigore).
UNI 5104
Impianti di condizionamento dell'aria - norme per l'ordinazione, l'offerta e il collaudo.
DIRETTIVA 2002/31/CE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2002 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.
UNI 8061
Impianti di riscaldamento a fluido diatermico a vaso aperto - progettazione, costruzione ed esercizio.
UNI 8065
Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile.
UNI 8211
Impianti di riscaldamento ad energia solare - Terminologia, funzioni, requisiti, e parametri per l'integrazione negli edifici.
UNI 8364
Impianti di riscaldamento controllo e manutenzione.
UNI 8855
Riscaldamento a distanza - Modalità per l'allacciamento degli edifici a reti di acqua calda.
UNI 9317
Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo.
UNI 9511
Disegni tecnici - Simboli.
UNI 9615
Calcolo delle dimensioni interne dei camini - Definizioni, procedimento di calcolo, fondamentali.
UNI 9711
Impianti termici utilizzanti energia solare . dati per l'offerta, l'ordinazione e collaudo.
UNI 9731
Camini - Classificazione in base alla resistenza termica di - misure e prove.
UNI 10381
Impianti aeraulici. Condotte. Classificazione, progettazione, dimensionamento e posa in opera.
UNI 10412
Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni per la sicurezza.