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LAMBORGHINI CALOR - CALDO, FREDDO, ACQUA, SOLARE

FIMPI IMPIANTI TECNICI

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Servizi

I vantaggi di una manutenzione regolare.

Grazie alla pulizia periodica della caldaia e alla regolazione accurata del bruciatore, si raggiungono diversi scopi: un migliore sfruttamento del combustibile, il contenimento dell'inquinamento ambientale, una maggiore durata dell'impianto, la riduzione delle spese, un elevato grado di comfort e una minor probabilità di guasti.
Benessere e comfort aumentano se l'impianto è sottoposto a manutenzione regolare, se la termoregolazione è accuratamente messa a punto e se la cessione del calore è uniforme.



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Almeno una volta all'anno.

Per sfruttare al meglio l'energia contenuta nel combustibile, per garantire la sicurezza e proteggere l'ambiente, l'impianto di riscaldamento deve essere tenuto correttamente e correttamente regolato.
Proprio per questo, la legge DPR 551/99 impone che ogni anno tutti gli impianti termici debbano essere sottoposti a manutenzione, mentre la verifica del rendimento energetico della caldaia dovrà essere effettuata secondo le seguenti cadenze:

impianti fino a 35 kW     => una volta ogni due anni,
impianti da 35 a 350 kW  =>  una volta ogni anno,
impianti sopra i 350 kW  => una volta ogni sei mesi.



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Quando fare la manutenzione.

Le operazioni di manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite secondo quanto richiesto dalle norme UNI e CEI e in base alle indicazioni fornite dal costruttore contenute nel libretto di uso e di manutenzione della caldaia.
È consigliabile eseguire le operazioni di manutenzione all'inizio del periodo di riscaldamento: in questo modo, si riduce la possibilità di sgradevoli inconvenienti proprio nel periodo in cui la caldaia dovrebbe funzionare senza alcun problema.



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I requisiti.

La legge 10/91 ha introdotto la figura del responsabile d'impianto, cioè l'occupante.
L’occupante di ogni unità immobiliare (sia proprietario che affittuario) è il responsabile dell’impianto. Egli è responsabile della conduzione e della manutenzione dell'impianto termico e, qualora non sia in possesso dei requisiti per effettuarla autonomamente (caso più ricorrente), deve affidarla a terzi che la legge definisce come Terzo Responsabile.

E' fatto obbligo all'occupante dell'unità immobiliare di affidare la manutenzione ad una persona qualificata di sua scelta (DPR 551/99), la quale si preoccupa di darne comunicazione all'Ente competente per il controllo.

L'incaricato della manutenzione (il Terzo Responsabile) assume la responsabilità per il rispetto della normativa di legge e deve, inoltre, nel caso di impianti termici con potenza superiore a 350 kW, essere iscritto ad albi nazionali tenuti dalla Pubblica Amministrazione e pertinenti per categoria, oppure ad appositi elenchi dell'Unione Europea.
In alternativa, il Terzo Responsabile deve qualificarsi mediante certificazione del soggetto ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000.
In ogni caso, il Terzo Responsabile deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto.



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La documentazione.

Tutte le operazioni di manutenzione effettuate sull'impianto devono essere documentate, secondo quanto stabilisce il DPR 551/99.
Vengono individuati due tipi fondamentali di impianti:
impianti centralizzati
impianti autonomi
Vengono, inoltre, definite due classi di potenza per quanto concerne la compilazione della documentazione relativa alla manutenzione:
impianti con potenza inferiore a 35 kW, per i quali deve essere compilato il "libretto d’impianto”, ed impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW, per i quali esiste il "libretto di centrale".

Il libretto deve essere compilato nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione e per impianti termici individuali, anche nel caso di sostituzione dei generatori di calore al momento della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, da parte della ditta installatrice.
Negli impianti già esistenti, la compilazione iniziale del libretto è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto.
Il libretto deve essere costantemente aggiornato e tenuto in ordine dal Responsabile (proprietario - occupante o terzo responsabile) dell'esercizio e della manutenzione.
Sul libretto deve essere riportato il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione.
La compilazione iniziale del libretto, nel caso di impianti termici installati o ristrutturati dopo il 1° agosto 1994, deve essere effettuata dall'installatore.
Per gli impianti esistenti, a compilare il libretto sarà il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, che dovrà riportare anche i risultati delle verifiche periodiche (risultati delle rilevazioni, descrizione degli interventi e descrizione dell'eventuale sostituzione dei componenti).
Firmando il libretto, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione si impegna ad osservare le disposizioni di legge in materia, divenendo passibile, in caso di inosservanza, delle sanzioni previste dalla Legge 10/91.
Gli impianti termici dotati di macchine e sistemi diversi da caldaie, quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici e gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, devono essere muniti di "libretto di centrale", predisposto dall'installatore o, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione. In caso di sostituzione della caldaia, il libretto va sostituito.



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Le operazioni.

Il manutentore deve provvedere al controllo della documentazione tecnica (libretto di centrale o di impianto, certificato di conformità, targa dell'apparecchio) e rilasciare, alla fine del suo intervento, un rapporto che il responsabile dell'impianto deve conservare per tre anni.
Le indicazioni dell'intervento di manutenzione vanno anche annotate sul libretto di centrale o di impianto.

Le principali operazioni che il manutentore deve effettuare consistono:

nella verifica delle modalità di installazione della caldaia, nel rispetto della normativa vigente;
nella verifica delle caratteristiche di ventilazione del locale nel quale è installata la caldaia (secondo le norme UNI 7129);
nella verifica dello scarico dei prodotti della combustione (temperatura e composizione delle emissioni), con prova di tiraggio a cadenza biennale;
nella verifica della tenuta della caldaia e dell'impianto a gas, con ricerca ed eliminazione delle eventuali fughe e la pulizia degli ugelli;
nel controllo della linea di alimentazione del combustibile, della regolarità di accensione e di funzionamento della caldaia;
nella verifica dei dispositivi di sicurezza;
nella pulizia del bruciatore pilota;
nella pulizia dello scambiatore;
nella verifica dell'efficienza del circuito acqua, comprendente il controllo della corretta impostazione della temperatura di mandata e le operazioni di spurgo, con l'eliminazione di eventuali residui di aria nei corpi scaldanti;
nel controllo della regolazione del bruciatore (quantità d'olio iniettata e volume d'aria comburente nel rapporto voluto);
nel controllo dell’integrità dei tubi dei fumi e la verifica del manto isolante.

Per gli impianti alimentati a gasolio o a GPL, il manutentore deve controllare anche i serbatoi ed i locali in cui sono situati.
La pulizia del locale caldaia almeno due volte all'anno è un provvedimento utile: infatti, ogni combustione ha bisogno d'aria e, se quest'ultima è carica di polvere, la combustione si fa difficile.
In assenza di questo semplice intervento, esiste il rischio di un aumento sia delle emissioni inquinanti che del consumo di energia. E’ anche possibile che insorgano danni al bruciatore.
Il bruciatore deve essere periodicamente regolato da un tecnico specializzato. La regolazione ottimale del bruciatore (quantità d'olio iniettata e volume d'aria comburente nel rapporto voluto) migliora la combustione, riduce la formazione di fuliggine ed evita la presenza, nel gas di scarico, di particelle d'olio incombuste o solo parzialmente combuste.
La fuliggine va a depositarsi sulle pareti della caldaia, determinando un aumento della temperatura dei gas di scarico e delle perdite dal camino e contribuendo all'inquinamento ambientale.
L'eventuale presenza di fuliggine viene verificata con il cosiddetto "test dell'indice di fumosità": i gas combusti vengono aspirati attraverso un filtro di carta bianca e, dato che la carta diventa più o meno scura in funzione del contenuto di fuliggine, al colore assunto dal filtro sarà assegnata una cifra corrispondente ad una scala campione ("scala graduale dei grigi"), graduata da 0 a 6. Sono ammessi valori tra 0 (assenza di fuliggine) e 1.
Un buon isolamento termico delle superfici esterne della caldaia permette di ridurre sensibilmente le perdite di calore: la temperatura assunta da queste superfici deve corrispondere all'incirca a quella del corpo umano. Se la temperatura del locale in cui si trova la caldaia supera i 20°C, è consigliabile preoccuparsi di controllare la coibentazione della caldaia e delle tubazioni.
Nella maggior parte dei casi, l'aria di combustione entra dalla finestra del locale in cui è ubicata la caldaia. Se si hanno aperture più grandi del necessario, il locale si raffredda e si determinano maggiori perdite di calore. E' possibile rimediare a questo inconveniente ricorrendo ad un tubo speciale per l'adduzione diretta dell'aria al bruciatore (adduzione canalizzata dell'aria comburente), con conseguente riduzione delle perdite termiche.
La pulizia della caldaia migliora il rendimento dell'impianto, in quanto agevola lo scambio di calore con il circuito di riscaldamento.
Per risalire all'energia termica che si perde attraverso il camino, il tecnico rileva alcuni parametri:
la temperatura dei gas combusti;
la temperatura nel locale della caldaia;
il tenore di anidride carbonica (C02) e/o di ossigeno (02) nei gas combusti.

Il DPR 551/99 prevede i valori minimi di rendimento per le varie tipologie di impianto di riscaldamento.
Sarà cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione verificare che la caldaia realizzi sempre un rendimento superiore a quello previsto. Se questa verifica dovesse dare esito negativo (ovvero un rendimento inferiore a quello previsto dalla legge), si dovrà provvedere attraverso la manutenzione e la regolazione. Se poi i rendimenti non miglioreranno o continueranno ad essere inadeguati, la legge prevede la sostituzione della caldaia.
Il verificatore, alla fine delle operazioni di manutenzione, deve rilasciare l'esito delle analisi effettuate ed essere in grado di segnalare le disposizioni per eventuali interventi volti al rispetto della normativa ed i giusti consigli per una migliore e più sicura gestione dell'impianto.



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Chi controlla?

I compiti di controllo sull'osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici negli edifici sono affidati ai Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e alle Province per la restante parte del territorio.
Questi Enti hanno l'obbligo (DPR 551/99) di effettuare, almeno ogni due anni, controlli a tappeto sull'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti, avvalendosi sia di personale interno che di ditte esterne convenzionate.
Il costo di tali verifiche è a carico dell'utente, poiché il controllo è da considerare come un servizio finalizzato al miglioramento della efficienza energetica dell'impianto.
La dichiarazione.
L'impegno richiesto agli Enti Locali per questi controlli è sicuramente gravoso.
Per gli impianti nominali superiori ai 35 kW, Comuni e Province devono effettuare, a cadenza biennale e prevedendo gli oneri a carico dell'utente, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto.
Diversamente, per i responsabili di impianto con potenza nominale inferiore ai 35 kW, è sufficiente inviare una dichiarazione di conformità, anche su supporto informatico standardizzato (Modello “H” - Rapporto di controllo tecnico dell'impianto, diventato mod. “G” con il D.L. n. 192 del 19/08/05): il documento deve riportare i risultati dell'ultima delle verifiche periodiche.
Tuttavia, nel caso specifico, è possibile che Comuni o Provincia effettuino dei controlli a carico dell'utente.
L'ente locale dovrà controllare tutti gli impianti per i quali è stata omessa tale dichiarazione e, a campione, una parte di quelli per i quali è stata presentata.

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